Il registro elettronico nelle scuole è stato introdotto per ridurre la gestione burocratica da parte degli insegnanti e garantire maggiore trasparenza delle attività scolastiche.
La sua introduzione è avvenuta con il decreto legge n° 95/2012 , valida a partire dall’anno scolastico 2012/2013, quando i docenti iniziarono a inviare, per la prima volta, le comunicazioni ad alunni e famiglie in formato elettrico.
Ma vediamo di cosa si tratta, come funziona e se è obbligatorio il suo utilizzo all’interno degli istituti scolastici.
Cos’è e a cosa serve il registro elettronico
Il registro elettronico per la scuola è una piattaforma online utilizzata dai singoli docenti per inserire i dati e le valutazioni dei propri alunni.
Ogni insegnante ha dei dati personali per entrare nel registro elettrico, da cui è possibile accedere tramite tablet o PC per inserire informazioni come:
- Presenze e assenze;
- Valutazioni riferite a interrogazioni e compiti in classe;
- Uscite anticipate;
- Giustificazioni;
- Ritardi;
- Verifiche programmate e compiti assegnati;
- Pagelle elettroniche
- Note e comunicazioni scolastiche;
- Orario scolastico.
Inoltre, è uno strumento per comunicare con le famiglie: i genitori possono prendere visione dell’andamento scolastico dei propri figli ed essere sempre aggiornati sulle attività scolastiche.
Un vantaggio anche per gli studenti che possono controllare i compiti assegnati, i voti e leggere eventuali comunicazioni in tempo reale.
Come funziona il registro elettronico
Le credenziali vengono fornite ai docenti direttamente dalla scuola, ad ognuno è assegnato un nome utente e una password, necessari ad accedere ai dati delle proprie classi e materie.
I genitori possono consultare il registro in qualunque momento per avere informazioni generali sul figlio e sull’andamento della classe. Per farlo, hanno bisogno di nome utente e password, rilasciati dalle segreterie didattiche, a partire dal primo anno scolastico.
Il registro elettronico nelle scuole è obbligatorio?
Sono tanti gli istituti scolastici dove il registro elettronico è obbligatorio e, sostituisce di fatto, completamente quello cartaceo.
Come anticipato, il decreto legge n°95/2012 introdusse l’obbligo di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 20212-2013.
Tale obbligo è stato poi rafforzato dalla legge n.135/2012, che aggiunse anche le iscrizioni online, l’informatizzazione della comunicazione tra scuola, alunni e famiglia e l’invio obbligatorio della pagella elettronica.
Ciò nonostante, l’obbligo non è mai stato completamente attuato a causa dell’assenza del piano di dematerializzazione previsto nello stesso decreto, volto a regolamentare la digitalizzazione all’interno dell’amministrazione scolastica.
Anche la Cassazione, con la sentenza 47241 del 21/11/2019, ha dato parere contrario, proprio per la mancanza dell’attuazione di questo piano di dematerializzazione, la cui assenza, rende nullo l’obbligo del registro e delle pagelle elettroniche.
È stata, quindi, concessa l’autorizzazione ad utilizzare il registro anche della forma cartacea, lasciando al singolo istituto scolastico la decisione della versione da adottare.
Per cui, oggi l’uso del registro elettronico non è obbligatorio, a meno che, ne sia stata decisa l’adozione esclusiva all’interno del collegio dei Docenti.
Condizione possibile a patto che l’istituto scolastico fornisca supporti elettronici e connessioni Wifi al personale docente, inclusi gli insegnanti di sostegno.